Delega per il ritiro degli alunni da scuola (OBBLIGATORIO)
Delega per il ritiro degli alunni da scuola (OBBLIGATORIO)
Tipologia
Modulistica
Descrizione estesa
Al fine di garantire la sicurezza degli studenti al termine delle attività scolastiche, le famiglie sono tenute a compilare l’apposito modulo di delega al ritiro.
Attraverso questo documento i genitori possono autorizzare persone maggiorenni di loro fiducia a ritirare i figli da scuola, in caso di impossibilità a farlo personalmente.
Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e firmato da entrambi i genitori/tutori. Le persone delegate al ritiro dovranno a loro volta sottoscrivere il documento, allegando un valido documento di identità.
La delega ha validità per l’intero periodo di frequenza presso l’Istituto Comprensivo “Teodoro Bonati” di Bondeno, salvo eventuali modifiche che dovranno essere tempestivamente comunicate alla Segreteria.
Si ricorda che:
- senza delega, il minore potrà essere consegnato esclusivamente ai genitori/tutori;
- ogni variazione o aggiornamento delle persone autorizzate deve essere formalmente presentato;
- i genitori restano responsabili delle dichiarazioni rese e delle autorizzazioni concesse.
Il modulo è disponibile in formato scaricabile nella sezione dedicata e va consegnato compilato e firmato presso gli uffici di Segreteria o al docente di classe, secondo le indicazioni ricevute.
Licenza
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Uffici responsabili
Normativa
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Codice Civile
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Artt. 2047–2048 c.c.: responsabilità dei genitori, dei tutori e dei precettori/maestri per i danni causati dai minori affidati alla loro vigilanza.
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Tali articoli fondano il principio della culpa in vigilando e spiegano perché la scuola deve garantire il rilascio del minore solo a soggetti autorizzati.
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D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)
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Art. 396: dovere di vigilanza sugli alunni durante il tempo scuola.
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Art. 328: responsabilità dei docenti per la vigilanza degli allievi.
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Linee di indirizzo MIUR
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Nota MIUR n. 563 del 22/09/2016 e successivi chiarimenti: ribadiscono che la scuola è responsabile della vigilanza sugli alunni fino alla riconsegna ai genitori o ad adulti da loro delegati.
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Viene esclusa la possibilità di “libera uscita” senza autorizzazione formale delle famiglie, soprattutto per gli alunni della primaria e della secondaria di I grado.
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Codice Penale
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Artt. 591 c.p. (abbandono di minore) e 593 c.p. (omissione di soccorso): rafforzano la necessità che il minore non venga lasciato privo della custodia di un adulto responsabile.
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Autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999)
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Le scuole, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa, possono disciplinare nei propri Regolamenti di Istituto le modalità di consegna/ritiro degli alunni, richiedendo pertanto la compilazione di una delega scritta.
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